La radiazione per esportazione è la procedura che cancella un veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dall’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) in modo contestuale, prima che il mezzo lasci definitivamente il territorio italiano. È obbligatoria per chiunque venda o trasferisca un’auto, una moto o un altro veicolo all’estero: senza di essa si rischia una sanzione e si resta intestatari del veicolo in Italia.
Ad Agenzia San Paolo di Montecchio Maggiore gestiamo la pratica completa per privati e aziende della provincia di Vicenza. Come Sportello Telematico dell’Automobilista (STA), trasmettiamo direttamente agli uffici PRA e ANV senza che il cliente debba recarsi allo sportello pubblico.
Quando è obbligatoria la radiazione per esportazione
Dal 1 gennaio 2020 la radiazione deve avvenire prima dell’effettiva uscita del veicolo dal territorio italiano. Chi ha già esportato il veicolo senza radiazione preventiva può comunque regolarizzare la propria posizione in via postuma, con il pagamento della sanzione prevista.
La procedura è necessaria in questi casi:
- vendita definitiva del veicolo a un acquirente estero (sia privato che azienda);
- trasferimento all’estero del proprietario con il veicolo al seguito;
- cessione del veicolo a un ente o concessionario estero.
La radiazione estingue l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica a partire dal periodo tributario successivo alla data di annotazione della cancellazione. Chi ha già pagato il bollo per un periodo non ancora scaduto può richiedere il rimborso della quota non goduta alla Regione, se questa lo prevede. Il Veneto è tra le regioni che consentono tale rimborso.
Condizioni necessarie prima di avviare la pratica
Prima di presentare la richiesta, è indispensabile che il veicolo soddisfi due condizioni:
Revisione valida
Il veicolo deve essere in regola con la revisione periodica per la circolazione in Italia. Se la revisione è scaduta, occorre effettuarla prima di procedere. In Agenzia San Paolo verifichiamo preventivamente questa scadenza per evitare blocchi alla pratica.
Assenza di vincoli e gravami
La presenza di vincoli sul veicolo blocca la radiazione. Verifichiamo sempre la situazione prima di avviare la pratica. I vincoli più comuni sono:
- Fermo amministrativo: blocca la radiazione fino all’estinzione del debito che lo ha generato (tasse non pagate, multe, ecc.). Solo dopo il pagamento e la cancellazione del fermo la pratica può procedere.
- Ipoteca: richiede l’allegazione di un atto di assenso alla radiazione da parte del creditore, autenticato da notaio.
- Pignoramento o sequestro: richiede l’assenso dell’autorità competente o del creditore.
- Leasing o finanziamento attivo: richiede il nulla osta della società finanziaria o di leasing intestataria del veicolo.
In caso di dubbio è consigliabile richiedere una visura PRA per verificare la situazione giuridica del veicolo prima di procedere. Possiamo effettuarla noi direttamente.
Documenti necessari per la radiazione
I documenti da portare in agenzia variano in base alla situazione del veicolo e alla destinazione. In Agenzia San Paolo verifichiamo la documentazione completa per il tuo caso specifico.
Documenti standard per tutti i casi
- documento di identità in corso di validità e codice fiscale dell’intestatario;
- Documento Unico di Circolazione e Proprietà (DU), oppure, se ancora in formato cartaceo, carta di circolazione e certificato di proprietà;
- targhe del veicolo (anteriore e posteriore);
- delega scritta e copia documento d’identità del delegante, se la richiesta è presentata da un terzo (scarica il modello di delega);
- permesso di soggiorno in corso di validità per cittadini extracomunitari.
Documenti aggiuntivi per radiazione a nome dell’acquirente
La radiazione può essere richiesta anche da un soggetto non ancora intestatario al PRA, purché in possesso del titolo di acquisto in originale (atto di vendita, atto notarile, verbale d’asta, accettazione di eredità). Questa modalità è utile quando l’acquirente estero vuole radiare il veicolo in Italia prima di riportarlo all’estero.
Documenti aggiuntivi per export extra-UE
Per i veicoli destinati a paesi extra-UE può essere necessaria documentazione doganale aggiuntiva. Contattaci per verificare i requisiti specifici in base al paese di destinazione.
Cosa succede al termine della pratica
Una volta completata la radiazione, il richiedente riceve il Documento Unico (DU) con annotazione di cessazione dalla circolazione per esportazione. Questo documento non è valido per circolare su strada in Italia, ma serve all’acquirente estero per avviare la reimmatricolazione nel suo paese.
Per raggiungere il paese di destinazione su gomma, il veicolo deve essere munito di targa provvisoria e foglio di via, che Agenzia San Paolo può richiedere contestualmente alla radiazione o in un momento successivo.
Dopo la radiazione è consigliabile comunicare la cancellazione alla propria compagnia assicurativa per richiedere l’interruzione della polizza e l’eventuale rimborso della quota non goduta.
Costi fissi di legge
I diritti fissi obbligatori per la radiazione per esportazione comprendono: €13,50 di emolumenti ACI, €32,00 di imposta di bollo (con Documento Unico) e €10,20 di diritti Motorizzazione (DTT)
Se la revisione non è in regola, vanno considerati anche i costi di revisione prima di avviare la radiazione.
Per conoscere il costo complessivo del servizio di Agenzia San Paolo, contattaci o passa in agenzia a Montecchio Maggiore.
Sanzioni per mancata radiazione preventiva
Chi esporta un veicolo senza aver prima completato la radiazione incorre in una sanzione amministrativa da €173 a €694, ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada. La regolarizzazione è comunque possibile in via postuma, a condizione che il veicolo sia già stato reimmatricolato all’estero e che venga prodotta copia della carta di circolazione straniera.
Agenzia San Paolo si trova in via Pietro Mascagni 5, Alte Ceccato, Montecchio Maggiore (Vicenza). Gestiamo radiazioni per esportazione per privati e aziende di tutta la provincia dal 1989, tramite sportello STA abilitato. Puoi venire senza appuntamento, dal lunedì al venerdì.
Domande frequenti sulla radiazione per esportazione
La radiazione per esportazione è la procedura che cancella un veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dall’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) prima che lasci definitivamente il territorio italiano. Dal 1° gennaio 2020, in base all’art. 103 del Codice della Strada, la radiazione deve avvenire prima dell’esportazione e non dopo. È obbligatoria per la vendita definitiva all’estero, il trasferimento di residenza all’estero con il veicolo al seguito e qualsiasi cessione definitiva fuori dall’Italia.
Sì. Il veicolo deve essere in regola con la revisione periodica per la circolazione in Italia. Se la revisione è scaduta, occorre effettuarla prima di procedere con la radiazione.
Sì. Se sul veicolo è iscritto un fermo amministrativo, la radiazione non può essere effettuata fino all’estinzione del debito che lo ha generato e alla cancellazione del fermo. Lo stesso vale per ipoteche (che richiedono l’assenso notarile del creditore) e pignoramenti. Prima di avviare la pratica è consigliabile richiedere una visura PRA per verificare lo stato giuridico del veicolo. Agenzia San Paolo a Montecchio Maggiore può effettuare la visura direttamente.
Al termine della pratica viene rilasciato il Documento Unico (DU) con annotazione della cessazione dalla circolazione per definitiva esportazione. Questo documento non è valido per circolare in Italia, ma serve all’acquirente estero per avviare la reimmatricolazione nel suo paese.
Dopo la radiazione il veicolo non può più circolare con le targhe originali. Per raggiungere il paese di destinazione su gomma è necessario richiedere una targa provvisoria e il foglio di via, che Agenzia San Paolo può emettere contestualmente alla radiazione o in un secondo momento. La targa provvisoria ha validità massima di 60 giorni.
No. L’obbligo di pagamento della tassa automobilistica cessa a partire dal periodo tributario successivo alla data di annotazione della radiazione. Chi ha già versato il bollo per un periodo che va oltre la data di radiazione può richiedere il rimborso alla propria Regione.
Sì. La radiazione può essere richiesta non solo dall’intestatario al PRA, ma anche da un avente titolo non ancora intestatario, come l’acquirente. In questo caso è necessario presentare il titolo di acquisto in originale (atto di vendita, atto notarile, verbale d’asta). Questa modalità è utile quando l’acquirente vuole gestire direttamente la pratica in Italia prima di riportare il veicolo all’estero.